Con l’emanazione del D.Lgs. 81/2008, il legislatore ha voluto realizzare un sistema di sicurezza nei cantieri edili, che coinvolga, seppure in maniera diversa, tutti i soggetti interessati alla realizzazione dell’opera.
Inoltre, secondo l’art. 36 dello stesso D.Lgs. 81/2008, viene imposto al datore di lavoro di assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro.
Lo studio si occupa di sicurezza cantieri essendo il Geom. Casonato Gianpiero abilitato a svolgere il ruolo di coordinatore per la sicurezza dei lavori in fase di progettazione e di esecuzione.
NELLO SPECIFICO SI SVOLGONO I SEGUENTI COMPITI:
• Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);
• Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);
• Redazione del Piano operativo di sicurezza (POS);
• Redazione del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio di un ponteggio (PIMUS) con progetto grafico in 3d;
"SICUREZZA CANTIERI: AVVERTENZE PER I COMMITTENTI"
Oltre alle responsabilità penali e civili che la normativa sulla sicurezza cantieri attribuisce al committente, è importante
conoscere le possibili conseguenze in caso di inadempienze. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento o del
fascicolo dell'opera o della notifica preliminare, quando previsti, oppure in assenza del documento unico di regolarità
contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. In assenza di
certificazione di conformità delle opere eseguite sulla copertura relative alle misure preventive e protettive per il transito
e i lavori in sicurezza, non viene rilasciata l'abitabilità o agibilità dell'immobile.